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STABILITÀ 2016: IRAP DEDUCIBILE PER IL LAVORO STAGIONALE

Stabilità 2016: Irap deducibile per il lavoro stagionale

La legge di stabilità 2016 estende deducibilità per il lavoro stagionale ma si preannunciano dubbi interpretativi

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La L. 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. Legge di Stabilità 2016, al comma 73, modificando l’art. 11, comma 4-octies,  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

La deduzione si applica dal 1° gennaio 2016.

Su tale deduzione però si possono  forse creare  due problemi interpretativi, ossia cosa si intende

“per 120 giorni”; e per  “lo  stesso datore di lavoro”.

Una possibile interpretazione è che il parametro dei 120 giorni  vada considerato come il cumulo dei due periodi d’imposta. Invece, l’indicazione “stesso datore di lavoro” può riguardare anche persone giuridiche diverse purché appartenenti ad uno stesso gruppo societario.

In materia potrebbe rendersi necessario un chiarimento  da parte dell'INPS

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