In sede di approvazione finale della Legge di Stabilità 2016, è stata introdotta la nuova forma societaria delle c.d. “società benefit”, le quali si caratterizzano per il fatto che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, ossia tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività svolta dalla società (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile). Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone o capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, C.c..
La nuova forma societaria può essere adottata anche da una società già esistente a condizione che sia modificato l’atto costitutivo/statuto, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dal codice civile.
È, inoltre, prevista la possibilità di inserire, accanto alla denominazione sociale propria, l’espressione “Società benefit” o la sigla “SB”, da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.