L’INPS, con Messaggio 05 gennaio 2016, n. 24 ha fornito le prime istruzioni sul corretto assolvimento degli obblighi contributivi per l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Il D.lgs. 148/2015 aveva modificato l’impianto contributivo in materia di cassa integrazione ordinaria, sia con riguardo alla misura di finanziamento mensile, che con riferimento al contributo addizionale dovuto in relazione alla prestazione fruita. Infatti, una delle principali novità introdotte dal decreto di riordino è costituita dall’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
- gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.
Per gli apprendisti, la contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio, per cui le ’aliquota contributive della Cigo sono le seguenti:
Apprendisti di tipo professionalizzante - Aliquote contributive Cigo da settembre 2015 |
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Imprese fino a 50 dipendenti |
Imprese oltre 50 dipendenti |
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Industria |
Edilizia Ind. e Artig. |
Lapidei Ind. e Artig. |
Industria |
Edilizia Ind. e Artig. |
Lapidei Ind. e Artig. |
1,70% |
4,70% |
3,30% |
2,00% |
4,70% |
3,30% |
Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga "settembre 2015" è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista). La contribuzione sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.