Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare Ministeriale 9/1993 (allegata a questo articolo).
Pertanto dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti del fondo o IAP (imprenditori agricoli professionali), bisogna tornare a seguire la circolare ministeriale 9/1993. La Circolare opera una distinzione tra i Comuni come segue:
- Se accanto all’indicazione del Comune non c’è nessuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio comunale;
- Se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato ” (sigla PD), l’esenzione opera limitatamente a una parte del territorio comunale.
Per approfondire leggi l'articolo: Imu agricola 2016: le agevolazioni per i terreni agricoli
La norma in oggetto ha notevolmente semplificato la normativa precedente che prevedeva:
- secondo il DM 28.11.2014 →il criterio altimetrico
- secondo il D.l. 4/2015 → la classificazione Istat del territorio (che aveva sostituito il criterio altimetrico).
Ricapitolando dal 2016 sono esenti i terreni agricoli:
- Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993;
- posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
- destinati immutabilmente all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che il terreno sia o meno effettivamente coltivato per usi agricoli o destinato a pascolo;
- ubicati nelle isole minori.