La legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 121, ripropone l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione è riconosciuta per gli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR posseduti al 31.10.2015 ed ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, quindi dal 2016. L'estromissione comporta il pagamento, entro il 31.05.2016, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto.