L'esenzione dal pagamento dell'Imu per i terreni agricoli riguarda:
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.