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RATE BIS PER ADESIONE O ACQUIESCENZA

1 minuto, Redazione , 27/12/2015

Rate bis per adesione o acquiescenza

Solo per le imposte dirette i contribuenti decaduti dalla rateazione a seguito di adesione o acquiescenza, possono proseguire la rateazione originaria, a condizione che entro il 31 maggio 2016 venga effettuato il versamento della prima rata scaduta

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Questa una delle importanti novità della Legge di Stabilità 2016, per chi è decaduto nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015, è concessa la possibilità di proseguire la rateazione originaria, limitatamente alle imposte dirette, semplicemente versando entro il 31 maggio 2016, la prima rata scaduta e non pagata.
Una volta eseguito il versamento, occorrerà fornire entro 10 giorni copia della quietanza all’ufficio competente, il quale sospenderà i carichi eventualmente iscritti a ruolo, ricalcolerà le rate dovute tenendo conto di pagamenti già effettuati e, una volta verificati i versamenti delle rate residue provvederà allo sgravio dei carichi già iscritti a ruolo.
Il beneficio è previsto anche per quei contribuenti che, decaduti dalla rateazione sulla definizione in acquiescenza o adesione, avevano già ricevuto la cartella da Equitalia e avviato la dilazione, gli uffici, in questo caso, dovranno ricalcolare le rate tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputando le diverse somme alle analoghe voci dell’originario piano di rateazione, di conseguenza le imposte versate all’agente della riscossione, dovranno essere scomputate dalla nuova rateazione e il contribuente dovrà versare solo quanto residuo.
Dopo che il contribuente ha trasmesso la quietanza di versamento della prima rata scaduta originariamente, sono espressamente vietate nuove azioni esecutive dell’agente della riscossione.
La nuova norma sembra limitata alle sole imposte dirette.

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