C’è tempo fino al 29 dicembre per sfruttare il nuovo e più conveniente ravvedimento operoso per correggere gli errori commessi in dichiarazione o per il ritardo nella presentazione della dichiarazione stessa, distinguendone le sanzioni. Grazie alla riformulazione dell’istituto del ravvedimento operoso ad opera della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Legislatore ha introdotto un’ipotesi specifica di regolarizzazione - prima non presente nell’ordinamento - per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, applicabile entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Laddove il contribuente intenda regolarizzare errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata e che rilevano sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi del ravvedimento operoso, dovrà:
- presentare una dichiarazione corretta (c.d. integrativa) entro il termine di 90 giorni, versando la corrispondente sanzione pari a 28 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista per l’ipotesi di irregolare dichiarazione, ridotta a 1/9, ai sensi della lettera a)-bis), dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, salvo che per la violazione sia prevista una più specifica misura sanzionatoria;
- se risulta un versamento del tributo in misura inferiore al dovuto, o l’utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente deve versare anche la relativa differenza e gli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario, e la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.
Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto, invece, il contribuente può provvedervi entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (oltre il quale la dichiarazione si considera omessa), avvalendosi del ravvedimento operoso. A tale fine, dovrà:
- presentare la dichiarazione, versando la corrispondente sanzione per la tardività, pari a 25 euro, ossia la sanzione in misura fissa di 258 euro, ridotta a 1/10;
- se risulta anche un tardivo od omesso versamento del tributo, procedere al pagamento del tributo e degli interessi, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario, e la relativa sanzione per omesso versamento (pari al 30 per cento), ridotta secondo le misure dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in ragione del momento in cui interviene il versamento.