L’Inps, con circolare 201 del 16 dicembre 2015 illustra la disciplina dell’assegno ordinario, istituito dall’art. 30 del D.lgs. n. 148/2015, c.d.Jobs act, come misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in favore dei lavoratori dei settori per i quali non è prevista la CIG. Nello specifico, tale assegno può essere richiesto per le seguenti causali:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà;
- procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31/12/2015)
L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo, o per limitare la riduzione del personale.