L'invio del quadro RW entro il 29 dicembre 2015, comporta l’applicazione della sanzione nella misura fissa di 258,00 euro (articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del Dl 167/1990), sanzione ridotta a 1/10 in caso di ravvedimento operoso (lettera c dell’articolo 13 del Dlgs. 472/97).
La stessa sanzione di 258,00 euro si applica quando il contribuente entro lo stesso termine di 90 giorni procede ad integrare il modulo RW presentato nei termini, al fine di correggere eventuali indicazioni errate.
Qualora il contribuente intenda ravvedere solo la mancata compilazione del quadro RW potrà inviare unicamente il frontespizio e il quadro; in modo analogo devono agire anche i contribuenti che hanno presentato il modello 730, ma non il quadro RW entro lo scorso 30 settembre.
Se invece l’omissione ha riguardato anche altre componenti reddituali, l’integrativa dovrà essere completa di tutti i suoi quadri e andrà totalmente rispedita.
Nel caso di ravvedimento oltre i 90 giorni le sanzioni per la mancata/errata compilazione del quadro RW cui fare riferimento ai fini delle regolarizzazione sono, infatti, quelle proporzionali di cui all’articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990 (dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, eventualmente raddoppiate nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi black list).
Superato il termine del 29 dicembre il costo del ravvedimento potrebbe dunque aumentare in modo significativo, per cui è opportuno valutare in modo adeguato se sia necessario intervenire o meno entro tale termine.