La CTR Lombardia con sentenza sentenza 2465/27/2015 dello scorso 8 giugno ha ribadito che non è deducibile l’assegno divorzile corrisposto in unica soluzione, neppure se il pagamento avviene in forma rateale. Nel caso, a seguito di una cartella di pagamento, emessa dall’agenzia delle Entrate Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, del contribuente il quale sosteneva che la deduzione degli importi versati a titolo di assegno divorzile è ammessa quando, come nel caso in esame, gli stessi sono assoggettati a imposta in capo al beneficiario. L'Agenzia sosteneva pero che il pagamento dell’appellante costituiva una prestazione unica;i giudici di secondo grado hanno condiviso la scelta della Ctp di valorizzare il dato testuale della disposizione contenuta nell’articolo 10 del Tuir, che è «inequivoco - come si legge nella sentenza di primo grado - nel senso di limitare la deducibilità ai soli assegni periodici, con esclusione, dunque, delle somme versate una tantum».
Iinfatti, le due forme di pagamento dell’assegno divorzile (periodica e in unica soluzione), pur avendo entrambe la stessa funzione regolatrice dei rapporti patrimoniali derivanti dal venir meno del vincolo matrimoniale, «appaiono sotto vari profili diverse, e tali sono state considerate dal legislatore» Viene citata inoltre la sentenza 23659/2006 della Corte suprema che affermava il principio «di non deducibilità dell’assegno divorzile determinato in un importo definito una tantum e dunque non suscettibile di revisione periodica»