Scaduto il termine del 30 novembre per l'invio delle istanze di emersione di capitali detenuti all'estero, si parte ora la fase di invio della documentazione e dell'eventuale contraddittorio presso le Direzioni regionali dell'agenzia delle entrate. Il contribuente potra rivolgersi presso una Direzione regionale, anche diversa da quella del suo domicilio fiscale del contribuente: ( eccezion fatta per la provinncia di Bolzano cui fanno capo i contribuenti con domicilio fiscale nella propria circoscrizione). Gli atti che saranno emanati dall'agenzia in relazione alle istanze saranno inpugnabili . Questi i casi possibili di contestazioni nell'iter della voluntary:
- mancato ricevimento dell’invito a comparire perché l’ufficio ritiene che sussistano una o più cause di inammissibilità;
- nmancata sottoscrizione dellìatto di adesione perche non si condividono i criteri di determinazione delle somme dovute adottati dall’ufficio
- mancato o ritardato versamento dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione, delle somme dovute ovvero le versi in ritardo;
- omissione di alcuni redditi imponibili;
- documentazione carente.
Rispetto a questa casistica, l’Agenzia potrà emanare atti di contestazione delle anomalie non sanabili nel corso del contraddittorio, impugnabili dai contribuenti. Se la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona è in ogni caso previsto che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento e un nuovo atto di rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notifica dell’invito a comparire o a quello di redazione dell’atto di adesione o di notifica dell’atto di contestazione.