L’INPS, con circ. n. 194 del 27 novembre 2015, fornisce informazioni:
- sul calcolo della durata della NASPI;
- sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpI, con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione;
- sull’indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione;
- sulla nuova condizionalità in materia di politiche attive.