In tema di demansionamento che, a seguito del d.lgs 81/2015 delegato del Jobc Act , permette al datore di lavoro la possibilità di modificare le mansioni del dipendente rinetranti nello stesso livello di inquadramento contrattuale, il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 settembre 2015 si era espresso per la retroattività della norma in quanto “la valutazione della liceità” del demansionamento voluto dal datore di lavoro e che si attua continuativamente ogni giorno “va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno”. Non ha rilevanza , quindi, il momento in cui è iniziato il demansionamento, poiché , con l’entrata in vigore della nuova disciplina l’illecito viene sanato e sia il demansionamento che il relativo calcolo del risarcimento del danno professionale per il dipendente sono interrotti.
Sul tema invece il Tribunale di Ravenna con sentenza del 22 ottobre 2015 ha ritenuto che l’art.2103 cod.civ. in tema di variazione delle mansioni, così come modificato dal D.Lgs. n.81/15, non sia applicabile retroattivamente. Non essendo prevista dalla norma una disposizione di diritto intertemporale, nel caso di specie , con fatti iniziati prima del 25 giugno, data di entrata in vigore della norma, e proseguiti oltre,vanno considerati soggetti alla normativa previgente e quindi il demansionamento va risarcito.