Con la Risoluzione n. 95/E/2015, pubblicata ieri 19 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti agli Uffici con riguardo all'imposta di registro per le sentenze emesse a conclusione di procedimenti instaurati tra una pluralità di soggetti nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione. Nell’ambito di un litisconsorzio facoltativo, in cui ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della sentenza sono riferite distintamente a ciascun rapporto giuridico, l’imposta per la registrazione della sentenza deve essere richiesta “pro quota” a ogni soggetto e non per intero, per evitare che la somma richiesta sia sproporzionata rispetto alle singole posizioni giuridiche. La risoluzione scioglie i dubbi anche con riferimento alla corretta applicazione dell’istituto della prenotazione a debito nell’ipotesi in cui il giudice disponga la compensazione delle spese di giudizio. In tal caso, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui a provvedere alla richiesta di registrazione sia il cancelliere.