L’INPS, con la circolare n. 185 del 18 novembre 2015 fornisce uno strumento riepilogativo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS. Infatti, la circolare precisa che in caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’istituto, per i familiari superstiti individuati dall’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 sorge il diritto a pensione al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- che il dante causa sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione.In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
- che il lavoratore deceduto abbia maturato uno i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali;
- 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.