Un emendamento presentato dai relatori alla legge di stabilità per l’anno 2016 prevede espressamente che l’imprenditore individuale potrà estromettere l’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa in forma agevolata. In particolare, l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali (per natura o destinazione) di cui all’articolo 43, comma 2 del TUIR, può optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione dei predetti immobili dal patrimonio dell’impresa. L’estromissione comporterà il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale del fabbricato ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Considerato che l’emendamento è inserito nell’articolo 9 del ddl di stabilità, si applicano le altre regole relative alla assegnazione dei beni immobili ai soci e in particolare sulla determinazione del valore normale su base catastale. La novità potrebbe essere conveniente soprattutto per quegli imprenditori individuali in procinto di chiusura dell’attività, in quanto talvolta la cessazione dell’attività sotto il profilo fiscale è impedita dall’onere troppo elevato dell’Irpef sulla plusvalenza del fabbricato strumentale.