La Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre/5 novembre 2015, n. 216 dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte che ha disposto l' estinzione del diritto di convertire banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione. Con tale legge il diritto è stato anticipato dal 28 febbraio 2012 al 7 dicembre 2011.
Dunque, la norma contrasta, in primo luogo, con gli artt. 3 e 97 Cost., sotto i profili della lesione dell'affidamento nella sicurezza giuridica, dell'irragionevolezza e dell'ingiustificata preferenza accordata ai possessori di titoli del debito pubblico, perche' avrebbe disposto, in via anticipata rispetto alla scadenza dell'originario termine di prescrizione, fissata al 28 febbraio 2012, una vera e propria estinzione immediata del diritto di convertire in euro le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione.
La norma contrasterebbe, in secondo luogo, con gli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto realizzerebbe, di fatto, una sorta di espropriazione ai danni dei possessori delle banconote in lire, della quale beneficiano in prima battuta lo Stato, mediante il trasferimento del relativo controvalore al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e in ultima analisi i possessori dei titoli del debito pubblico, che vedono cosi' rafforzata la garanzia dei loro crediti.