ENPAIA, Ente nazionale periti agrari, con Circolare 13 novembre 2015 ricorda che per i periti agrari, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 18 gennaio 2012, entro il 30 Novembre 2015 deve essere versato l’acconto contributivo per l’anno contributivo 2015, nella misura del 50% dell’importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.
Se l’iscritto prevede di conseguire un reddito professionale netto inferiore a quello dell’anno precedente, l’acconto sul contributo soggettivo può essere calcolato – sempre nella misura del 50% - sul minor reddito previsto. In ogni caso, l’importo dell’acconto non può essere inferiore al 50% del contributo soggettivo minimo. Nel caso in cui, essendo stato versato un acconto calcolato sul minor reddito previsto e non sul reddito dell’anno precedente al momento della determinazione del saldo risulti che l’acconto pagato è inferiore al 50% del contributo soggettivo dovuto sul reddito prodotto, sulla differenza saranno applicati gli interessi di mora previsti dal Regolamento per il periodo di ritardo.
La circolare precisa che seguendo l’impostazione già sperimentata con successo con il saldo 2014, al fine di facilitare il conteggio degli importi dovuti e le procedure di pagamento degli stessi, è stato inserito nella area riservata del sito www.enpaia.it un programma che permette:
1) Scelta dell’eventuale aliquota contributiva facoltativa;
2) Determinazione dell’importo dovuto a titolo di acconto;
3) Elaborazione e stampa del MAV per il pagamento;
4) Stampa dei bollettini postali qualora non si voglia utilizzare il MAV.