Il Ministero dello Sviluppo economico, nella comunicazione n. 222631 del 3 novembre 2015, ha affermato che la società che, in un momento successivo rispetto alla sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up, proceda all’assunzione di soggetti in possesso di laurea triennale (e, quindi, dotati di un titolo di studio diverso rispetto a quelli indicati tra i presupposti occorrenti per poter qualificare la società come start-up innovativa nell’articolo 25, comma 2, lettera h, punto 2, D.L. n. 179/2012, non perde la qualifica di start-up innovativa. Ciò vale, tuttavia, a condizione che la società possieda almeno un altro dei requisiti indicati in detta lettera h).