Il prossimo 30 novembre scade il termine non solo per versare la secondo o unica rata d'acconto delle imposte dirette e dell'IRAP, ma anche dei contributi previdenziali dovuti per il 2015 dagli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata INPS. Occorre considerare a tal fine che, in base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonchè in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore, che alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898/2010, inoltre, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti per i soci di srl che detengono una partecipazione minima nella società e, anche se svolgono con carattere di abitualità e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, non hanno alcuna responsabilità d’impresa e non rivestono alcuna carica sociale. In tal caso, infatti, l’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio–amministratore, cioè colui che ha effettivamente un ruolo di gestione nella società.