Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Circolare 09 novembre 2015, n. 30 ha integrato la circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, in merito alla “nuova” normativa in tema di ammortizzatori sociali, previsti dal d.lgs. 148/2015, attuativo della l. 183/2014, c.c. Jobs Act. La circolare fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:
- Campo di applicazione;
- Crisi aziendale;
- Modalità di presentazione dell’istanza.
In particolare, con particolare riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (25 settembre 2015), si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.