L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) ha presentato istanza di interpello alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito all’applicazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015. In particolare veniva chiesto se tale esonero nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione, per la società incorporante possa essere fruito, laddove l’operazione stessa venisse posta in essere nell’anno 2016.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con interpello n. 25 del 5 novembre 2015, affermando che con specifico riferimento alla fruizione degli succitati sgravi contributivi, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso.
Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.