L'art. 4 comma 4 del DDL stabilità 2016 apporta alcune modifiche alla disciplina della TASI. Viene stabilita l'esenzione dalla TASI per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle c.d. di lusso, ossia classificate nelle categorie A1, A8 e A9. A seguito di questa importante modifica, in caso di locazione si stabilisce che l'utilizzatore, che destina l'immobile ad abitazione principale, sia esente dalla Tasi. La Tasi sarà, invece, dovuta dal possessore, nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015, o in mancanza nella percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo. Il ristoro del mancato gettito verrà effettuato tramite il fondo di solidarietà comunale (per le ragioni a statuto ordinario e Sicilia e Sardegna), e tramite un minor accantonamento per le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. Come per l'Imu, anche per la TASI viene anticipata al 14 ottobre la data entro cui i comuni devono pubblicare le delibere sul Portale del federalismo fiscale.