L’art. 11 della legge di Stabilità 2016 prevede la proroga, per l’anno 2016, ossia dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2016, dell’esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Tale esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati (escluso settore agricolo) e la durata della decontribuzione è di massimo 24 mesi, attraverso l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso premi e contributi Inail). Però, il limite massimo dell’esonero è di 3.250 euro annui (massimo 6.500 euro nel biennio).
Sono esclusi:
- contratto di apprendistato,
- contratto di lavoro domestico,
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,
- lavoratori per i quali il beneficio (sia nel 2015 che nel 2016), sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato,
- lavoratori che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (presumibilmente ottobre, novembre e dicembre 2015) avevano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio (considerando anche società controllate o collegate),
- non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.