Il testo del disegno di legge di Stabilità 2016 presentato dal Governo alle Camere prevede una modifica rispetto al testo precedente inserendo anche le cooperative agricole fra i soggetti che dal 2016 (esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) non saranno più soggetti passivi ai fini Irap. Il nuovo testo prevede che non sono tenuti al pagamento dell’Irap i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 917/86. Viene, quindi, confermato che tutte le imprese agricole che esercitano le attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario non saranno più soggette ad Irap indipendentemente dalla circostanza che dichiarino o meno il reddito agrario. La novità consiste nella inclusione fra i soggetti esclusi da Irap delle cooperative agricole di cui all’articolo 10 del Dpr 601/73: si tratta delle cooperative che operano a valle della produzione agricola e cioè quelle che effettuano la manipolazione, trasformazione, conservazione valorizzazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci. L’esenzione scatta a condizione che le predette attività abbiano come oggetto prodotti conferiti prevalentemente dai soci. Sono comprese nella esclusione da Irap anche le cooperative di allevamento (stalle sociali) a condizione che gli animali siano allevati mediante mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno dei soci. Quindi, che dal prossimo anno, le cooperative che trasformano i prodotti conferiti dai soci come le latterie, cantine, oleifici sociali, cooperative di macellazione e simili saranno esenti da Irap.