Il principale beneficio della nuova agevolazione prevista dal Ddl di Stabilità 2016 che consente di assegnare ai soci, dal 1° gennaio al 30 settembre 2016, gli immobili non strumentali per destinazione ovvero di trasformare la società in società semplice, sta nel calcolo della plusvalenza, che consente di determinare il valore normale (da confrontare con il costo fiscalmente riconosciuto) non utilizzando il prezzo di mercato, ma il valore catastale, previsto dall’articolo 52, comma 4, primo periodo, Dpr n. 131/1986, spesso inferiore non solo rispetto al prezzo di mercato e anche rispetto al costo fiscalmente riconosciuto, generando, così, una minusvalenza.
Inoltre, l’imposta da pagare non è l’Irpef, l’Ires, o l’Irap, ma è l’imposta sostitutiva dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Infine, il terzo motivo per utilizzare la nuova norma, è costituito dal dimezzamento dell’eventuale imposta di registro proporzionale e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, solo se l’imposta di registro non è fissa, ma proporzionale.