Nella Risoluzione n. 91/E/2015 pubblicata venerdì 23 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, all’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione trasmessa a mezzo raccomandata. Le Entrate hanno precisato che, ai fini del bollo, l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, ne prevede l’applicazione, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”, mentre l’articolo 1, della tabella annessa allo stesso Dpr 642/1972, esenta in modo assoluto gli “… atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”. Pertanto, grazie alla deroga contenuta nella tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, la legalizzazione della firma apposta sulla busta contenente una scheda elettorale è esentata dall’imposta di bollo.