La Cassazione civile , sez. lavoro con sentenza del 22 ottobre 2015, n. 21499 ha stabilito che una volta cessata l'aspettativa sindacale e riattivato l'originario rapporto di lavoro, l'assenza del lavoratore dipendente da un l'infortunio nel periodo di aspettativa sindacale, non può che essere imputata, rispetto all'originario datore di lavoro, ad un'attività extralavorativa, in quanto non riconducibile al rapporto di lavoro originario, ciò perché durante l'aspettativa sindacale il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione; infatti, l'organizzazione sindacale, in quanto beneficiaria della prestazione di cosiddetto lavoro sindacale, è tenuta a corrispondere all'INAIL il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore sindacalista.