La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18934 del 24 settembre 2015, ha affermato che deve ritenersi valida la notifica di una cartella di pagamento effettuata presso la residenza estera di un soggetto non residente mediante consegna al coniuge convivente. Infatti, sebbene la disciplina della notificazione preveda che gli atti tributari debbano essere notificati presso il domicilio fiscale del contribuente, la sua inosservanza non comporta l’illegittimità della notifica quando essa è eseguita mediante una procedura più garantista per il contribuente quale, appunto, la notifica presso la residenza del destinatario con consegna al coniuge convivente.