Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 maggio 2015, pubblicata in G.U.il 7 ottobre 2015, n. 70 ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto dichiara rilevante, e non manifestamente infondata, con riguardo agli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, nel suo complesso, o, in subordine, nella parte in cui prevede che le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto "non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi", nonché, eventualmente, nella parte in cui prevede che la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.