La relazione illustrativa “ufficiale” al decreto legge n.153/2015 di proroga dei termini della voluntary disclosure presenta rilevanti novità rispetto alla bozza circolata il giorno di approvazione (29 settembre) e rivede il calendario degli adempimenti. E' stata, infatti, inserita una precisazione che afferma che la procedura di collaborazione volontaria può essere integrata una sola volta dai contribuenti (sia in aumento sia in diminuzione) entro 30 giorni dalla data di presentazione e entro lo stesso termine andrà presentata la relazione illustrativa contenente i documenti e le informazioni rilevanti. La previsione è da coordinarsi con quanto indicato, sempre dalla relazione e non dalla legge, per le istanze già presentate alla data in vigore del decreto (30 settembre) per le quali è specificato che è possibile produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015. E' da chiarire meglio questo coordinamento, ma esso porta a dedurre che chi intenda presentare una dichiarazione integrativa lo deve fare, se i termini non sono già scaduti, entro 30 giorni dall’istanza originaria anche se questa è stata presentata entro il 30 settembre 2015. Chi, invece, non presenta dichiarazioni integrative può fruire del termine unico del 30 dicembre per l’invio della relazione e della documentazione. L’obiettivo di una tale restrittiva interpretazione della legge potrebbe essere quello di colpire i comportamenti abusivi di coloro che hanno presentato istanze incomplete a ridosso della scadenza, al solo scopo di scongiurare eventuali accertamenti.