L'inps ha pubblicato il 12 agosto sul proprio sito la circolare n. 149 di chiarimenti sul lavoro accessorio , ossia il lavoro occasionale retribuito con i Voucher, o buoni lavoro.
Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2015- ha infatti abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, ampliando la possibilità di fare ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi Il decreto ha introdotto introduce importanti novità in ordine:
- al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
I nuovi limiti alle prestazioni di lavoro accessorio passano da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”. Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista.
Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015 è stato comunicato il valore della rivalutazione , in riferimento all’anno 2015, che e paria 2.020 euro (lordo 2.693). Le disposizioni si applicano anche in agricoltura.
Un ' altra importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche.