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RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

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AVVISO BONARIO DA CONTROLLO FORMALE IMPUGNABILE

Avviso bonario da controllo formale impugnabile

Per la Cassazione, anche l'avviso bonario, al pari dell'avviso di accertamento, può essere impugnato dinanzi ad un giudice tributario

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15957 depositata ieri 28 luglio 2015, ha confermato che l’avviso bonario derivante dal controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 è impugnabile dinanzi al giudice tributario al pari di un avviso di accertamento. Secondo la Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti gli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche se tale comunicazione non si conclude con una formale intimazione di pagamento alla quale può conseguire l’attività esecutiva. A nulla rileva, quindi, l’assenza dell’indicazione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento» così come la mancanza del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate, invece, in passato, ha ritenuto di discostarsi da tale interpretazione, confermando la possibilità di ricorso solo ed esclusivamente sulla successiva cartella.

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Commenti

marco pettazzoni - 01/11/2016

Esimio Funzionario Lei è certamente un esperto dello strutturalismo di Lacan,ma non sono d'accordo con le sue conclusioni,e stia ben attento alle forclusioni.Quanto all'avviso di irregolarità ex 36 bis,è stato tutto chiarito con il 36.1 del 21 ottobre 2016(Corsa Tris Palermo).La saluto con Rispetto Marco Pettazzoni Dirigente Real Roma

Egisto De Lullo - 30/07/2015

Non condivido il principio espresso atteso che tale avviso può definirsi un atto endoprocessuale prodromico alla eventuale cartella. Se così non fosse sarebbe impugnabile anche l avviso di irregolarità ex 36 bis De lullo

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