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REVERSE CHARGE: LA REGISTRAZIONE IRREGOLARE È UN ERRORE FORMALE

Reverse charge: la registrazione irregolare è un errore formale

L’orientamento della Cassazione è ormai costante nell’affermare la natura formale delle violazioni in tema di reverse charge

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7576 depositata ieri 15 aprile 2015, si è espressa in tema di reverse charge, affermando che le irregolarità commesse in sede di registrazione (nel caso di specie, si trattava di registrazione di alcuni acquisti intracomunitari solo nel libro giornale, omettendo la doppia registrazione nei registri Iva) sono violazioni meramente formali che non comportano alcun danno erariale. L’Amministrazione finanziaria, per rettificare l’imposta, deve, invece, verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali. In particolare, nel caso di omessa applicazione della procedura di integrazione o di autofatturazione, va provato, a carico del contribuente, che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo e che si tratti di beni utilizzati ai fini delle proprie operazioni imponibili. In tali ipotesi, le eventuali irregolarità commesse sono di natura formale e non possono escludere il diritto alla detrazione dell'IVA.

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

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luca - 16/04/2015

Concordo che non c'è dano erariae, ma contabilmente non indicare tali operazioni nei registri iva ne inficia i risultati contabili, con tutte le conseguenze che ci sono anche in tema di controlli. Formale si, ma non meramente formale. Anche una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di anni fa affontò il tema in tal senso, dando per formale le omesse integrazioni di fatture comunitarie.

Nicmau65 - 16/04/2015

La complicazione della tenuta delle scritture contabili è un'attività che riesce molto bene a chi gestisce la parte amministrativa del nostro paese. Molto spesso per pochi ladri ed evasori norme vengono inserite nel nostro sistema tributario che valgono per tutti sia piccoli artigiani con volumi esigui annuali sia per società con grossi volumi d'affari nate proprio per evadere o eludere il fisco. Mi riferisco al reverse anche per le piccole manutenzioni e alle fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni. Ma il risparmio della pubblica amministrazione chi lo paga ? il contribuente e gli intermediari che purtroppo dagli anni 90 sono di fatto diventati pubblici dipendenti senza retribuzione e con costosissimi software che ogni anno aumentano in funzione di nuovi adempimenti. Dove ci porteranno ?

Miky - 16/04/2015

Semplificazioni: Ma se invece di complicare l'esistenza al mondo con doppie registrazioni, autofatturazioni, e paranoie varie, avessero detto che le operazioni di quel tipo, limitatamente a quei casi, erano esenti da IVA (come in effetti sono) ci saremmo risparmiati tutti un bel pò di acrobazie contabili !!! Questi burocrati, che conoscono solo la definizione dello zingarelli per la parola ufficio, non potranno mai portare nulla di buono nelle nostre contabilità. Bocconiani ??? Che Dio ce ne scampi !

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