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VOLUNTARY DISCLOSURE: DEFINITE LE REGOLE PER CAMPIONE D’ITALIA

Voluntary disclosure: definite le regole per Campione d’Italia

Per le attività detenute in Svizzera dai cittadini di Campione d'Italia non si applica il raddoppio dei termini dell’accertamento previsto per la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale

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L'Agenzia delle Entrate ha definito, con il provvedimento del 31 marzo 2015, le regole sulla voluntary disclosure per le attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti di Campione d’Italia. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6, del D.L. n. 167/1990, che prevedeva, infatti, un'apposita disposizione per i cittadini di Campione d’Italia, in considerazione della particolare collocazione geografica del comune. I cittadini campionesi sono esonerati dagli obblighi sul monitoraggio fiscale (compilazione del modulo RW), ma possono comunque avvalersi della collaborazione volontaria per l’emersione degli imponibili relativi ad attività costituite o detenute in Svizzera. Per i residenti nel comune di Campione, inoltre, non vale la regola che prevede, in caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziaria detenuti nei paradisi fiscali, il raddoppio dei termini a disposizione dell’Amministrazione fiscale per poter effettuare gli avvisi di accertamento ordinario (articolo 12, comma 2-bis del Dl 78/2009).

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