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LAVORO SOMMERSO, IL CODICE TRIBUTO PER LE SANZIONI

Lavoro sommerso, il codice tributo per le sanzioni

Il codice andrà indicato dagli agenti della riscossione nell’F23 per far confluire le somme in un apposito fondo dedicato all’occupazione e alla formazione

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Con la Risoluzione n. 70/E del 24 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per il versamento, mediante modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 145/2013. Il codice tributo istituito è “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”. Il codice andrà indicato dagli agenti della riscossione nell’F23 per far confluire le somme dovute a titolo di incremento di sanzioni amministrative, per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in un apposito fondo dedicato all’occupazione e alla formazione.

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