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CESSIONE IMMOBILIARE CON “PREZZO-VALORE” ANCHE SE IL CORRISPETTIVO È PAGATO DOPO

Cessione immobiliare con “prezzo-valore” anche se il corrispettivo è pagato dopo

Nel caso di pagamenti successivi rispetto all'atto di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento è assolto se vengono forniti in atto gli elementi utili alla identificazione di quanto dovuto a saldo

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Con la Risoluzione n. 53/E del 20 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare (articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio 2006, n. 223). In mancanza di detta dichiarazione, infatti, l'Amministrazione finanziaria può sottoporre ad accertamento di valore, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), l'immobile oggetto del trasferimento. Nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'Agenzia ritiene che l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo. E' comunque nella piena facoltà dell'Amministrazione Finanziaria verificare poi la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore.

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