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REGISTRO, CONDIZIONE SOSPENSIVA DA DENUNCIARE

Registro, condizione sospensiva da denunciare

Se si verifica la condizione sospensione di un atto già registrato, l'evento va denunciato all'Ufficio, che liquida l'ulteriore imposta dovuta

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L'articolo 19 del Dpr 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro) obbliga alla denuncia degli eventi, successivi alla registrazione di un atto, che danno luogo a maggior tassazione. Uno di questi eventi è l'avveramento di una condizione sospensiva. In tal caso, la denuncia deve essere effettuata presso l'Ufficio che ha registrato l'atto entro 20 giorni dalla verificazione dell'evento. A seguito della denuncia, l'Ufficio liquida l'ulteriore imposta dovuta. E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 7/E del 14 gennaio 2014.

Tag: IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO I CONTRATTI I CONTRATTI

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Commenti

Paolo - 29/08/2018

Buongiorno, ho un dubbio relativamente al pagamento dell'imposta per l'avveramento della condizione sospensiva su un contratto di locazione. Se la data di avveramento è più vecchia di 20 giorni rispetto al momento in cui sto andando a registrarla, devo pagare una sanzione? In caso positivo devo applicare le aliquote relative al tardivo pagamento di una prima registrazione o di un adempimento successivo? Grazie mille.

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