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ISPEZIONI : LE DICHIARAZIONI VERBALIZZATE SONO ELEMENTI LIBERAMENTE VALUTABILI

Ispezioni : le dichiarazioni verbalizzate sono elementi liberamente valutabili

Per la Cassazione, sentenza n. 14370 2013, il verbale di accertamento fa fede per il momento dell'accesso ma non sulla durata dell'illecito e fornisce elementi liberamente valutabili sulle testimonianze dei lavoratori

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La Cassazione Civile, sez. lavoro con sentenza del  7 giugno 2013, n. 14370 ha affermato che i verbali di accertamento dell'ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tali verbali possono inoltre, fornire utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver desunto o attinto dall'inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. Peraltro il verbale ispettivo da conto unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al momento dell'accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell'illecito ai fini della sanzione, stante la presunzione relativa di retrodatazione dell'assunzione (superabile, peraltro, dal datore di lavoro). Infatti vi è una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all'assunzione e le sanzioni di contrasto alla economia sommersa.

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