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CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO IN UNICO 2012

Credito d'imposta ricerca e sviluppo in UNICO 2012

L’utilizzo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo effettuate prima del 29 novembre 2008 dovrà essere indicato nel modello UNICO 2012

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 26/E del 18 aprile 2013, ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi 280-283, della Legge n. 296/2006), fornendo istruzioni operative per la compilazione della dichiarazione dei redditi nel caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e per attività avviate prima del 29.11.2008. In particolare, viene precisato che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno maturato tale credito fiscale e che hanno inviato correttamente il formulario (modello Frs) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato per esaurimento delle risorse disponibili, possono utilizzare il beneficio in compensazione nel modello F24, nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito tributario corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi di imposta per i quali era stato presentato il formulario. La somma così determinata dovrà essere indicata nel modello Unico 2012.

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