Per il Ministero dello Sviluppo economico, la detassazione ambientale (c.d. Tremonti ambiente) è cumulabile solo con la tariffa incentivante del secondo Conto energia (art. 9, D.M. 19.02.2007) e nel limite del 20% del costo dell’investimento. La precisazione è giunta in una risposta del Ministero diffusa ieri da Assonime e con la quale il Ministero non fa altro che ribadire nuovamente quanto già affermato in passato. Sono, invece, esclusi dalla possibilità di cumulo con la Tremonti ambiente il terzo (art. 5, D.M. 06.08.2010), quarto (art. 5, D.M. 05.05.2011) e quinto Conto energia (art. 12, D.M. 05.07.2012). La Tremonti ambiente è stata abrogata dal 26.06.2012 ad opera del Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012).