La Corte di Cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 1863 del 15 gennaio, si è espressa sul reato di evasione dell’Iva all’importazione sugli scambi commerciali tra Italia e Paesi extra-comunitari con i quali l’Unione europea ha stipulato accordi che prevedono il divieto e la soppressione dei dazi doganali (Cassazione, sentenza 16860/2010). In particolare, la Cassazione ha affermato che un soggetto residente in Italia che utilizza un aeromobile formalmente intestato ad una società svizzera, alla scadenza del periodo di appuramento (sei mesi), è obbligato a presentare la dichiarazione per la definitiva importazione del mezzo nel territorio italiano e pagare l’Iva nazionale. Il mancato pagamento dell’imposta, infatti, configura il reato di evasione dell’Iva all’importazione, ai sensi dell’articolo 70 del Dpr 633/1972, punito a norma della legge doganale.