La Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con una nota diramata il 16.01.2013 avente ad oggetto la sospensione legale della riscossione (art. 1, commi 537-544, Legge di Stabilità 2013), ha precisato che l’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito di apposita istanza del contribuente, può riguardare anche gli avvisi di accertamento esecutivi e non solo le cartelle di pagamento. Gli uffici delle Entrate, inoltre, sono competenti anche per lo sgravio dell’Irap e per i recuperi degli aiuti di Stato e non solo dei tributi erariali.