La Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte dell’Associazione italiana Dottori Commercialisti (Aidc), ha precisato che il trasferimento per successione o per donazione di quote di società estere è esente dall’imposta di successione e donazione solo a patto che ricorrano le medesime condizioni previste dal legislatore nazionale relativamente alle partecipazioni in società residenti in Italia. In particolare: per le quote di società di persone estere, gli aventi causa devono proseguire per almeno 5 anni l’attività d’impresa precedentemente svolta dal donante o dal de cuius; per le quote di società di capitali estere, è necessaria l’acquisizione o l’integrazione del controllo, oltre all’impegno di mantenimento dello stesso per almeno 5 anni.