La legge 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, in vigore dal 19 dicembre, ha stabilito che non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli ed alimentari tra produttori agricoli, né devono nemmeno essere rispettati i termini di pagamento nei seguenti casi: le cessioni nei confronti di consumatori finali; le cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole; i passaggi dei prodotti agricoli alle organizzazioni di produttori (Dlgs 102/2005) ed i conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici (articolo 4 Dlgs 4/2012).