Dal 30 giugno 2013 scatta l’annullamento degli importi fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999. Tale annullamento è automatico, indipendentemente dallo stato di avanzamento raggiunto dalla procedura esecutiva e senza alcuna richiesta di annullamento da parte del contribuente interessato. A stabilirlo è il comma 527 della Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), che conferma così una tendenza ormai costante negli ultimi anni. Altra novità importante in tema di riscossione è quella introdotta dal comma 544, il quale stabilisce che per la riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro (prima era fino a 2.000 euro) non si può procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima che siano passati 120 giorni dall’invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (prima erano previste due comunicazioni).