In una sentenza la Corte di Giustizia Europea ha affermato che gli articoli 2, 4 e 9 della direttiva 90/434 del 23 luglio 1990, in materia di regime fiscale applicabile alle fusioni, scissioni e ai conferimenti tra società di Stati membri diversi volta a favorire l'attività delle imprese in tutto il territorio comunitario senza restrizioni e svantaggi nel perseguimento della crescita, non ostano a che un conferimento di attivo dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze risultanti dal conferimento stesso, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio una apposita riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento.