L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre ha chiarito che se un contribuente che ha venduto un immobile acquistato con agevolazione prima casa dichiara di non voler procedere a un nuovo acquisto, entro il termine di dodici mesi, e rinuncia all’agevolazione, deve versare la differenza ma non la sovrattassa del 30%.
Nei casi di cessione di un immobile “agevolato” prima del quinquennio, la nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, comma 4, prevedeva la decadenza dei benefici dell’agevolazione “prima casa”, a meno che “entro un anno proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, con il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. La risoluzione invece afferma che non potendo o volendo rispettare l’impegno assunto ma comunicando tale intenzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente sarà tenuto a versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, interessi compresi, ma non la sanzione.