Sui nuovi obblighi nei contratti agroalimentari, l’art. 36 bis del DL 179 convertito in legge 222/2012 modifica il comma 1 dell’art. 62 DL 1/2012 in modo che i contratti tra imprenditori agricoli (coop comprese) non costituiscono più “cessioni “. Per questo motivo la mancanza di forma scritta o il mancato rispetto dei termini di pagamento non rendono nullo il contratto. Restano applicabili però le sanzioni previste da 216 a 20000 euro per le parti contraenti.